Sez. 1, Sentenza n. 4199 del 29/06/1981 (Rv. 414866 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DELLE SOMME DOVUTE DAL DEBITORE - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DELLE SOMME DOVUTE DAL DEBITORE - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*
In caso di inadempimento di obbligazione pecuniaria, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica un risarcimento automatico nella misura della svalutazione stessa, sibbene un risarcimento commisurato all'effettivo pregiudizio patrimoniale del creditore in relazione all'impiego che egli avrebbe presumibilmente fatto del denaro ove lo avesse tempestivamente ricevuto, secondo un criterio personalizzato di normalita. Pertanto, il creditore che intenda ottenere il risarcimento di tali maggiori danni, ai sensi dell'art 1224 comma secondo cod civ, ha l'Onere di allegare e dimostrare, valendosi senza alcuna limitazione di ogni possibile mezzo di prova, il pregiudizio patrimoniale risentito. (V 3776/79, mass nn 400219 e 400218; (V 1962/80, mass n 405592).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)