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Sez. 3, Sentenza n. 1962 del 24/03/1980 (Rv. 405592 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DURANTE LA MORA DEL DEBITORE - RISARCIMENTO AUTOMATICO DEL DANNO - ESCLUSIONE - PREGIUDIZIO PATRIMONIALE MAGGIORE DI QUELLO COPERTO DALL'AMMONTARE DEGLI INTERESSI LEGALI - DIRITTO DEL CREDITORE DI DIMOSTRARE IL DANNO CONCRETAMENTE SUBITO - SUSSISTENZA - LIMITAZIONI PROBATORIE - ESCLUSIONE - FATTO NOTORIO E PRESUNZIONI SEMPLICI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405592-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DURANTE LA MORA DEL DEBITORE - RISARCIMENTO AUTOMATICO DEL DANNO - ESCLUSIONE - PREGIUDIZIO PATRIMONIALE MAGGIORE DI QUELLO COPERTO DALL'AMMONTARE DEGLI INTERESSI LEGALI - DIRITTO DEL CREDITORE DI DIMOSTRARE IL DANNO CONCRETAMENTE SUBITO - SUSSISTENZA - LIMITAZIONI PROBATORIE - ESCLUSIONE - FATTO NOTORIO E PRESUNZIONI SEMPLICI - RILEVANZA.*

In tema d'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore, anche se non giustifica, di per se, alcun risarcimento automatico del danno (che possa essere attuato mediante la rivalutazione della somma dovuta), puo nondimeno essere causa di un pregiudizio patrimoniale maggiore di quello coperto dall'ammontare degli interessi legali, con la conseguenza che al creditore, ai sensi del secondo comma dell'art 1224 cod civ, deve essere riconosciuto il diritto di dimostrare il danno concretamente subito, dal momento e per effetto della mora del debitore, senza che sussista alcuna limitazione dal punto di vista probatorio, potendo il giudice utilizzare, oltre che il notorio acquisto dalla comune esperienza, anche presunzioni semplici basate su condizioni e qualita personali del creditore e sulle normali modalita d'impiego del denaro. (V 3776/79, mass nn 400219 e 400218).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)