Sez. 2, Sentenza n. 247 del 26/01/1976 (Rv. 378903 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - LIMITI - ALTERAZIONE DELLA PARTE COMUNE - DETERIORAMENTO - SUFFICIENZA - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - PERIMETRALE - FORO - COMUNICAZIONE TRA LOCALI DI FABBRICATI DIVERSI - ALTERAZIONE - SUSSISTENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - LIMITI - ALTERAZIONE DELLA PARTE COMUNE - DETERIORAMENTO - SUFFICIENZA - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - PERIMETRALE - FORO - COMUNICAZIONE TRA LOCALI DI FABBRICATI DIVERSI - ALTERAZIONE - SUSSISTENZA.*
Le due condizioni d'uso della cosa comune, consistenti, a norma dell'art 1102 cod civ, nella non alterazione della cosa stessa e nel non impedimento agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto, debbono necessariamente coesistere, onde a rendere illecito l'uso e sufficiente la sola alterazione della cosa, determinata non solo dal mutamento della sua funzione ma anche dal suo scadimento a deteriore condizione. Cio si verifica allorche si fori il muro perimetrale dell'edificio condominiale, anche nella parte corrispondente alla proprieta esclusiva di un condomino, per mettere in comunicazione due locali, sia pure di proprieta della medesima persona, ma posti in fabbricati diversi. (Conf 3581/74, mass n 372095; (Conf 1563/74, mass n 369716; (Conf 2960/72, mass n 360710).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)