Sez. 1, Sentenza n. 1278 del 11/02/1997 (Rv. 502351 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Provvedimento della Corte di Appello, revocante, fuori dalla sede di reclamo, un precedente suo decreto di rigetto di un reclamo avverso una pronuncia del Tribunale dei Minorenni ablativa della potestà di uno dei genitori - Ricorso in Cassazione ex art. 111 cost. - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il principio della non esperibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso provvedimenti di volontaria giurisdizione (fra i quali rientrano - siccome non risolvono conflitti fra diritti posti su piano paritario, e siccome sempre revocabili e modificabili ed inidonei al giudicato - anche quelli modificativi, ablativi o restitutivi dela potestà dei genitori resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 cod. civ.) non opera in caso di decreto della Corte di Appello che, fuori dalla sede di reclamo, revochi un precedente suo decreto con il quale aveva confermato un provvedimento del tribunale dei minorenni che aveva pronunciato la decadenza di uno dei genitori dall'esercizio della potestà parentale. Infatti, in tal caso, il ricorrente sottopone all'esame del giudice di legittimità il proprio diritto soggettivo al rispetto delle regole processuali che sono rivolte a garantire il doppio grado di giudizio; diritto la cui intangibilità non viene meno per il solo fatto della revocabilità e modificabilità, in ogni tempo, dei provvedimenti di volontaria giurisdizione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 332, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)