Sez. 1, Sentenza n. 2337 del 16/03/1999 (Rv. 524171 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE | Provvedimenti resi dalla Corte di appello ex artt. 330, 332, 333 cod. civ. - Ricorribilità per Cassazione ex art. 111 Costituzione - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE
I provvedimenti della Corte di appello di cui agli artt. 330, 332, 333 cod. civ. sono adottati a conclusione di un procedimento di tipo non contenzioso, (e privo, pertanto, di un vero e proprio contraddittorio), non hanno il carattere della decisorietà e della definitività (essendo revocabili e modificabili per motivi tanto sopravvenuti quanto preesistenti), non risolvono conflitti tra diritti contrapposti (costituendo una forma di governo di interessi sottratti all'autonomia privata), e non sono, pertanto, passibili di impugnazione con il rimedio straordinario del ricorso ex art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 332, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)