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Sez. 2, Sentenza n. 10057 del 19/02/2015 Ud. (dep. 10/03/2015) Rv. 262755 - 01

IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE | Giudice di pace che si assegni il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza - Conseguenze in tema di termini per impugnare.
Stato
decisa il 2015-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262755-01

IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE

La previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - preclude la possibilità che quest'ultimo si autoassegni un termine diverso e maggiore ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine e che il termine per impugnare è comunque quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno della notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli artt. 548, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)