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Sez. 5, Sentenza n. 8637 del 23/11/2015 Ud. (dep. 02/03/2016) Rv. 266075 - 01

IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE | Giudice di pace - Assegnazione nel dispositivo di un termine superiore a quello di quindici giorni per il deposito della sentenza - Legittimità - Esclusione - Conseguenze in tema di termini per impugnare.
Stato
decisa il 2015-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266075-01

IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE

La previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 274 del 2000 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32 D.Lgs. n. 274 del 2000, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen.; ne deriva che deve ritenersi fuori termine la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno e che il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dalla notifica dell'estratto contumaciale, ai sensi degli art. 548, comma secondo, 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)