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Sez. L, Sentenza n. 1008 del 23/01/2003 (Rv. 559927 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Ultimazione di opere edili - Disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Applicabilità - Impossibilità di utilizzare i lavoratori in altri cantieri - Prova da parte del datore di lavoro - Necessità - Mancato assolvimento dell'onere probatorio - Conseguenze - Applicabilità delle procedure di riduzione del personale previste dalla legge n. 223 del 1991 - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559927-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

Poiché l'ultimazione delle opere edili per la realizzazione delle quali i lavoratori sono stati assunti integra gli estremi di un giustificato motivo di licenziamento individuale, anche se plurimo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, al fine di poter ritenere giustificato il licenziamento è necessario - anche quando i lavoratori siano stati assunti per essere adibiti in via esclusiva al cantiere presso il quale si è verificata l'ultimazione delle opere - che il datore di lavoro dimostri l'impossibilità di utilizzare i lavoratori medesimi in altre mansioni compatibili, con considerazione di tutti i cantieri nei quali è dislocata l'attività di impresa. Il mancato assolvimento di tale onere probatorio, in ordine al quale anche il lavoratore è tenuto a dare il suo contributo, comporta la declaratoria di illegittimità del licenziamento e non la applicabilità delle procedure di riduzione del personale previste dalla legge n. 223 del 1991. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che gravasse esclusivamente sui lavoratori licenziati l'onere della prova della possibilità di una loro utilizzazione in altri cantieri del datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)