Sez. 2, Sentenza n. 22171 del 08/03/2013 Cc. (dep. 23/05/2013) Rv. 256059 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Provvedimento di rigetto della richiesta di riesame - Ritardo del deposito della motivazione - Nullità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
Il ritardo nel deposito della motivazione della decisione del Tribunale sulla richiesta di riesame non dà causa ad una delle nullità di ordine generale previste per il difetto di assistenza e rappresentanza dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)