Sez. 5, Sentenza n. 48557 del 06/10/2011 Cc. (dep. 28/12/2011) Rv. 251699 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Motivazione del provvedimento depositata oltre il termine di dieci giorni, ex art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. - Perdita di efficacia della misura - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
Non sussiste la perdita di efficacia della misura cautelare personale qualora la decisione sulla richiesta di riesame, completa di motivazione, sia depositata oltre il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., purché il Tribunale del riesame abbia deliberato e depositato il relativo dispositivo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)