Sez. 1, Sentenza n. 15704 del 12/12/2001 (Rv. 551077 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992 - Edificabilità dell'area espropriata - Accertamento - Criteri - Riferimento alle previsioni urbanistiche - Necessità - Criterio dell'edificabilità di fatto - Rilevanza - Condizioni e limiti - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
L'art. 5 bis del decreto - legge 11 luglio 1992, n. 333 (aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359), nel dettare nuovi criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione di aree edificabili, ha introdotto una rigida bipartizione dei suoli, agricoli ed edificabili, che non ammette figure intermedie, ed è ancorata ad un paradigma di legalità, derivante dal riconoscimento attribuito all'area in considerazione dallo strumento urbanistico, non preordinato all'esproprio, vigente al momento del relativo decreto di espropriazione, soccorrendo il criterio della vocazione edificatoria di fatto solo in via suppletiva, ossia in difetto della disciplina legale, ovvero in via complementare, sul piano cioè della quantificazione del valore venale del bene in caso di edificabilità riconosciuta dallo strumento urbanistico anzidetto, onde il carattere edificatorio del fondo espropriato deve essere escluso in presenza di vincoli di inedificabilità o di destinazione agricola. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che possa essere considerato edificabile un fondo che risulti compreso in zona destinata a verde agricolo irriguo).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)