Sez. L, Sentenza n. 7020 del 27/05/2000 (Rv. 536988 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Contratto di lavoro giornalistico con soggetto non iscritto al relativo albo - Diritto alla qualifica professionale - Insussistenza - Diritto alla retribuzione e al trattamento previdenziale per la prestazione lavorativa resa - Spettanza.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
Presupposto indefettibile per la rivendicazione dello "status" professionale di giornalista è l'iscrizione al relativo albo, e ciò non solo per quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro della categoria, ma anche per il disposto normativo (artt. 29 e 45 d.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115); peraltro, le mansioni giornalistiche (nella specie, di redattore) ben possono essere di fatto espletate anche da chi non possieda lo "status" di giornalista professionista, la cui mancanza non può incidere sulla natura del rapporto e sul diritto del dipendente a percepire le competenze corrispondenti alle mansioni svolte, atteso che il contratto in questione, ancorché nullo per violazione della legge 3 febbraio 1963 n. 69 sull'esercizio della professione giornalistica, produce pur sempre, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ. (trattandosi di nullità non derivante da illiceità della causa o dell'oggetto), gli effetti del rapporto giornalistico per il tempo della sua esecuzione, conseguendone che dall'accertato espletamento di fatto delle mansioni giornalistiche conseguono sia il diritto al trattamento economico secondo l'entità del lavoro svolto e le previsioni di sviluppo della carriera, sia il diritto al corrispondente trattamento previdenziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2231, DPR 04/02/1965 num. 115 art. 29, DPR 04/02/1965 num. 115 art. 45, Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST., DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)