Sez. 5, Ordinanza n. 1541 del 06/01/1999 Cc. (dep. 21/05/1999) Rv. 213402 - 01
PERSONA OFFESA DAL REATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIRITTI E FACOLTÀ - IN GENERE | Diritto di proporre personalmente l'impugnazione e sottoscrivere il ricorso - Esclusione - Fondamento.
PERSONA OFFESA DAL REATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIRITTI E FACOLTÀ - IN GENERE
In tema di impugnazioni, la persona offesa non può personalmente proporre ricorso per cassazione sottoscrivendo il relativo atto; ciò in quanto, non potendo la stessa considerarsi parte in senso tecnico, non rientra nella previsione dell'art. 613 cod.proc.pen., che consente, appunto, alla parte di sottoscrivere personalmente il ricorso, con ciò derogando al principio generale che impone la sottoscrizione ad opera di un difensore iscritto nell'albo speciale. Detta norma è, poi, in realtà, applicabile al solo imputato, in quanto le altre parti possono stare in giudizio solo col ministero di un difensore munito di procura speciale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)