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Sez. 3, Sentenza n. 8558 del 05/08/1991 (Rv. 473385 - 01)

Procedimento civile - Azione - In genere | Proponibilità - Questioni relative - Rilevabilità d'ufficio - Limiti in sede di appello.
Stato
decisa il 1991-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473385-01

Procedimento civile - Azione - In genere

Il principio della rilevabilità di ufficio delle questioni attinenti alla proponibilità dell'azione va coordinato con il sistema vigente in tema di impugnazione, per cui il potere di iniziativa del giudice di appello sussiste sempre che tali questioni non siano state decise in primo grado, mentre, ove una decisione sia intervenuta, il potere del giudice dell'impugnazione trova un limite nella preclusione determinata dall'acquiescenza della parte soccombente o di quella che, pur non avendo l'onere della impugnazione, perché praticamente vittoriosa per altre ragioni, non abbia espressamente riproposto al giudice di appello la relativa eccezione, incorrendo nella decadenza di cui all'art. 346 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)