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Sez. L, Sentenza n. 1246 del 06/02/1998 (Rv. 512317 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Rapporti di lavoro, previdenziali o assistenziali - Mancato riconoscimento della rivalutazione in primo grado - Appello proposto solo dalla controparte - Mancata condanna al pagamento della rivalutazione in appello - Dichiarazione sopravvenuta di illegittimità costituzionale della norma preclusiva della rivalutazione - Irrilevanza - Deduzione della questione in cassazione - Inammissibilità - Fattispecie relativa a riliquidazione dell'indennità premio di servizio.
Stato
decisa il 1998-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512317-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

La parte non appellante avverso la sentenza di primo grado, che non abbia ad essa attribuito la rivalutazione monetaria in ordine ad una somma dovutale in base a rapporto di lavoro, previdenziale o assistenziale, non può dolersi in sede di legittimità della sentenza del giudice del gravame, pronunciata sull'appello della controparte, per la mancata attribuzione della rivalutazione monetaria, pur essendo questa una componente essenziale della prestazione, e ciò anche se solo dopo la pronuncia di primo grado sia intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma preclusiva del diritto al rivalutazione, in quanto con la mancata proposizione dell'appello la questione relativa alla debenza o meno della rivalutazione non è stata devoluta al giudice d'appello. (Fattispecie relativa al diritto alla riliquidazione dell'indennità premio di servizio e alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma quarto, del D.L. 359 del 1987, convertito nella legge n. 440 del 1987, nella parte in cui esclude la rivalutazione delle relative somme).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/1987 num. 359 art. 23 com. 4 CORTE COST., Legge 29/10/1987 num. 440 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)