Sez. 6, Sentenza n. 18326 del 25/02/2003 Cc. (dep. 17/04/2003) Rv. 225898 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Correzione di omissioni - Limiti e condizioni - Fattispecie in tema di misure di prevenzione patrimoniale.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
Il procedimento di correzione previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. può essere adottato per porre rimedio ad omissioni, senza modificare il contenuto essenziale del provvedimento. L'integrazione deve pertanto consistere in un'operazione meramente meccanica con la quale si aggiungano elementi che necessariamente dovevano fare parte del provvedimento, con esclusione di qualsiasi modifica che introduca elementi estranei alla ratio decidendi e che comporti l'esercizio di un potere discrezionale (Fattispecie nella quale la Corte ha considerato corretta la correzione di un decreto di sequestro emesso nell'ambito di procedimento di prevenzione, consistita nell'aggiunta, nella parte relativa alla descrizione di un terreno, di fabbricati su di esso insistenti, sul presupposto che tale intervento non incideva su un aspetto essenziale del provvedimento, ma offriva solo una descrizione più dettagliata dell'immobile oggetto del sequestro, già insita nell'originaria individuazione dello stesso immobile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)