Sez. L, Sentenza n. 4833 del 06/09/1982 (Rv. 422830 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Il licenziamento per giusta causa, oltre che proporzionato al fatto compiuto dal lavoratore, deve essere commisurato alla natura del rapporto e delle mansioni affidate al prestatore di lavoro con la conseguenza che anche le eventuali previsioni della contrattazione collettiva devono essere vagliate alla stregua di tali esigenze che scaturiscono dall'interpretazione indispensabilmente restrittiva della norma dell'art. 2119, primo comma, cod. civ. e dalla necessità di verificare che l'inflazione addebitata sia in concreto tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. (nella specie, la C.S., enunciato l'indicato principio, ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto che la circostanza che il lavoratore fosse stato sorpreso, in periodo di sospensione dal lavoro per malattia, a svolgere attività in un laboratorio posto al di sotto della sua abitazione, non costituisce un fatto di tale gravità da giustificare la risoluzione del rapporto). (V 4632/80, mass n 408451; (V 4119/75, mass n 378436; (V 62/75, mass n 373207).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)