Sez. 3, Sentenza n. 2194 del 28/05/1977 (Rv. 385910 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - PER GARANZIA IMPROPRIA - OBBLIGAZIONE DEL CHIAMANTE VERSO L'ATTORE - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CHIAMATO - POSIZIONE DEL CHIAMATO - INTERVENTORE ADESIVO DIPENDENTE - AUTONOMIA E SCINDIBILITA DELLE CAUSE - SUSSISTENZA - IMPUGNAZIONE DELLO ATTORE O DEL CHIAMANTE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL CHIAMATO - NECESSITA - IMPUGNAZIONE DEL CHIAMATO - LIMITI - CONTESTAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DEL CHIAMANTE - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - PER GARANZIA IMPROPRIA - OBBLIGAZIONE DEL CHIAMANTE VERSO L'ATTORE - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CHIAMATO - POSIZIONE DEL CHIAMATO - INTERVENTORE ADESIVO DIPENDENTE - AUTONOMIA E SCINDIBILITA DELLE CAUSE - SUSSISTENZA - IMPUGNAZIONE DELLO ATTORE O DEL CHIAMANTE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL CHIAMATO - NECESSITA - IMPUGNAZIONE DEL CHIAMATO - LIMITI - CONTESTAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DEL CHIAMANTE - AMMISSIBILITA.*
In ipotesi di chiamata in garanzia cosiddetta impropria, e, cioe, di chiamata fondata su un titolo distinto ed indipendente da quello relativo alla domanda principale (nella specie, rapporto contrattuale, in forza del quale il chiamato doveva tenere indenne il chiamante da Azione risarcitoria per fatto illecito proposta dallo attore), la circostanza che il chiamato non si limiti a resistere alla domanda del chiamante, ma contesti anche l'esistenza e la validita dell'obbligazione di quest'ultimo verso l'attore, pone il chiamato medesimo nella posizione di parte accessoria della causa principale (interventore adesivo dipendente), ma non fa venir meno l'autonomia e scindibilita della causa principale dalla causa di garanzia. Ne consegue che, se il rapporto principale e investito dall'impugnazione dell'attore o del chiamante, il chiamato e soggetto nei cui confronti l'impugnazione stessa va proposta, o, in difetto, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio, a norma dell'art 331 cod proc civ; mentre, se la causa principale non e oggetto di impugnazione da parte di detti soggetti, il chiamato puo impugnare solo limitatamente alla causa di garanzia, pur mantenendo, nell'ambito del relativo rapporto, la facolta di riproporre le questioni inerenti all'esistenza e validita della obbligazione del chiamante verso l'attore. (V 4029/75, mass n 378324; (V 3835/75, mass n 378064; (V 1460/74, mass n 369555; (V 845/67, mass n 326971; (V 1210/61; (V 3300/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)