diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4029 del 05/12/1975 (Rv. 378324 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - CHIAMATA IN GARANZIA - GARANZIA IMPROPRIA - GIUDIZIO DI APPELLO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NEI CONFRONTI DEL CHIAMATO IN GARANZIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378324-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - CHIAMATA IN GARANZIA - GARANZIA IMPROPRIA - GIUDIZIO DI APPELLO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NEI CONFRONTI DEL CHIAMATO IN GARANZIA - ESCLUSIONE.*

La chiamata in giudizio di un terzo da parte del convenuto, al fine di essere tenuto indenne da quanto eventualmente dovuto allo attore, da luogo, ove fondata su un titolo contrattuale distinto e non obiettivamente connesso con quello posto a base della domanda principale, ad una causa di garanzia impropria, scindibile ed indipendente dalla causa principale; da cio consegue che, nei confronti del terzo chiamato in garanzia, non si rende necessaria, in grado di appello, l'integrazione del contraddittorio, a norma dell'art 331 cod proc civ. (V 1850/73, mass n 364860; 814/72, mass n 356986).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)