Sez. 2, Sentenza n. 845 del 03/05/1967 (Rv. 326971 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CONTESTAZIONE DEL FATTO GENERATORE DELLA RESPONSABILITA DA PARTE DEL CHIAMATO - CONNESSIONE E INTERDIPENDENZA TRA LE CAUSE PRINCIPALI E DI GARANZIA - FASI DI IMPUGNAZIONE E GIUDIZIO DI RINVIO - PERMANENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CONTESTAZIONE DEL FATTO GENERATORE DELLA RESPONSABILITA DA PARTE DEL CHIAMATO - CONNESSIONE E INTERDIPENDENZA TRA LE CAUSE PRINCIPALI E DI GARANZIA - FASI DI IMPUGNAZIONE E GIUDIZIO DI RINVIO - PERMANENZA.*
Nell'ipotesi in cui il convenuto principale abbia chiamato legittimamente in rilievo un terzo, e questi intervenga in giudizio e contesti il fatto stesso generatore della responsabilita, si verifica tra le due cause, principale e di garanzia, una stretta connessione e interdipendenza, che sussiste in tutte le fasi di impugnazione, ed anche in Sede di riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio. Pertanto, qualora la riassunzione medesima sia stata tempestivamente eseguita solo nei confronti di alcuni fra i soggetti necessari del processo, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, malgrado la scadenza nei loro riguardi del termine prescritto per la riassunzione. (Cfr., sulla prima parte, 188-1965 sulla seconda, 1179-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)