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Sez. L, Sentenza n. 5619 del 15/03/2006 (Rv. 588390 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Ipotesi di assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n.56 - Limiti delle tipologie contrattuali - Esclusione - Contrattazione collettiva aziendale - Individuazione di ipotesi di assunzione a termine relative ad un singolo datore di lavoro - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588390-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Le assunzioni disposte ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n.56, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare - oltre alle fattispecie tassativamente previste dall'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n.230 e successive modifiche nonché dall'art. 8 bis decreto legge 29 gennaio 1983 n.17, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1983, n.79 - nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere "oggettivo" ed anche - alla stregua delle esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale - per ragioni di tipo meramente "soggettivo", consentendo (vuoi in funzione di promozione dell'occupazione o anche di tutela delle fasce deboli di lavoratori) l'assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo caso l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti. A sua volta, la contrattazione collettiva nazionale o locale può rimettere anche alla contrattazione collettiva aziendale l'individuazione del presupposto di fatto per la legittima apposizione del termine al contratto di lavoro, né il fatto che il presupposto legittimante l'apposizione del termine, ove previsto dall'accordo aziendale a ciò autorizzato dalla contrattazione collettiva, sia riferito ad un solo datore di lavoro e non già ad una pluralità di datori di lavoro si pone in contrasto con il carattere generale ed astratto della previsione contrattuale, o con il disposto dell'art. 23 legge n. 56 del 1987, consentendo di identificare tali presupposti ritagliandoli sulla concreta e variegata realtà aziendale meglio percepibile dal sindacato.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto della domanda di riconoscimento dell'illegittimità di apposizione del termine e della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato avendo verificato che i primi tre contratti a termine erano stati stipulati con riferimento alla previsione della contrattazione collettiva nazionale che autorizzava l'assunzione straordinaria dei messi notificatori nei periodo in cui si verificavano, periodicamente, le esigenze di incremento delle notifiche dei ruoli esattoriali, e che i successivi erano stati stipulati sulla base di accordi aziendali in cui veniva identificata con la necessaria generalità ed astrattezza la situazione di fatto - consistente nella straordinaria necessità di personale conseguente al processo di ristrutturazione del servizio di riscossione tributi - che il giudice di merito aveva accertato sussistere in concreto).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)