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Sez. 3, Sentenza n. 2500 del 23/05/1989 (Rv. 462848 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - DURATA DELLE LOCAZIONI URBANE - SOSTITUZIONE DELLA LEGGE VINCOLISTICA AL CONTRATTO - PRESUPPOSTO - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON PATTUIZIONE DI RINNOVAZIONE TACITA IN MANCANZA DI DISDETTA IN UN TERMINE ANTERIORE ALLA SCADENZA - PROVVEDIMENTO DI PROROGA SUCCESSIVO A DETTA SCADENZA - DISPOSIZIONE MENO FAVOREVOLE AL CONDUTTORE RISPETTO A QUELLA ACQUISITA CON LA RINNOVAZIONE - REGIME DI PROROGA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462848-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - DURATA DELLE LOCAZIONI URBANE - SOSTITUZIONE DELLA LEGGE VINCOLISTICA AL CONTRATTO - PRESUPPOSTO - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON PATTUIZIONE DI RINNOVAZIONE TACITA IN MANCANZA DI DISDETTA IN UN TERMINE ANTERIORE ALLA SCADENZA - PROVVEDIMENTO DI PROROGA SUCCESSIVO A DETTA SCADENZA - DISPOSIZIONE MENO FAVOREVOLE AL CONDUTTORE RISPETTO A QUELLA ACQUISITA CON LA RINNOVAZIONE - REGIME DI PROROGA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Per quanto concerne la durata delle locazioni urbane, la legge vincolistica si sostituisce al contratto soltanto quando il termine finale da essa stabilito sia, rispetto a quello convenuto, più favorevole al conduttore, non anche quando la sua applicazione comporterebbe una situazione di vantaggio per il locatore. Pertanto, con riguardo ad un contratto a tempo determinato ove le parti abbiano pattuito la rinnovazione tacita del rapporto in Mancanza di disdetta in un termine anteriore alla scadenza prevista e, successivamente all'inutile decorso di tale termine, intervenga un provvedimento di proroga che fissi per i contratti in corso una scadenza meno favorevole per il conduttore rispetto a quella acquisita per effetto della rinnovazione, la locazione non viene attratta nel regime di proroga ma continua a restare in vita per il tempo stabilito dalle parti, trovando anche per l'ulteriore periodo la sua origine e disciplina nel contratto originario. (V 2668/80, mass n 406434; (V 932/77, mass n 384549; (V 1784/75, mass n 375444).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)