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Sez. 3, Sentenza n. 1289 del 21/01/2005 (Rv. 580101 - 01)

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE | Mediante ruoli - Cartella esattoriale - Opposizione soggetta alle forme di cui al comma secondo dell'art. 29 del D.Lgs. 46 del 1999 - Proposizione mediante ricorso anziché con citazione - Fissazione dell'udienza di comparizione da parte del giudice - Termine di comparizione fra la notificazione e l'udienza - Osservanza dell'art. 163 - Bis cod. proc. civ. - Nullità - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580101-01

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE

Qualora un'opposizione avverso una cartella esattoriale soggetta alle forme di cui al comma secondo dell'art. 29 del D.Lgs. n. 46 del 1999 venga introdotta con ricorso anziché con citazione ed il giudice abbia fissato l'udienza di comparizione in modo che fra la data della notificazione e quella dell'udienza risulti osservato il termine minimo a comparire stabilito dall'art. 163-bis cod. proc. civ., il vizio, meramente formale, discendente dall'uso del ricorso anziché di quella della citazione, non determina alcuna nullità alla stregua del principio per cui l'inosservanza di una forma processuale non cagiona nullità in difetto di previsione di legge e tenuto conto che lo scopo dell'atto - rappresentato dall'assicurazione al convenuto di quanto dalla legge ritenuto necessario per i suoi diritti di difesa - risulta raggiunto (nella specie la Suprema Corte ha anche escluso che la nullità sotto questo secondo profilo potesse essersi determinata, come invece invocava il ricorrente, per la mancata costituzione del convenuto, per non essere quest'ultima lo scopo dell'atto, ma solo una facoltà del convenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 29 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)