Sez. L, Sentenza n. 21863 del 18/11/2004 (Rv. 578068 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE | Disciplina ex D.Lgs. n. 46 del 1999 - Estensione alla riscossione dei crediti degli enti previdenziali - Opposizione di merito - Termine ex art. 24 D.Lgs - Opposizione agli atti esecutivi - Disciplina generale - Applicabilità - Proposizione anteriormente all'inizio dell'esecuzione - Termine - Decorrenza - Dalla notifica della cartella esattoriale.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE
Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 29, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)