Sez. 3, Sentenza n. 1996 del 03/06/1976 (Rv. 380813 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - TERMINE - DECORRENZA - MORTE INTERVENUTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI APPELLO - NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO CON IL RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZA - CASSAZIONE CON RINVIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - TERMINE - DECORRENZA - MORTE INTERVENUTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI APPELLO - NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO CON IL RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZA - CASSAZIONE CON RINVIO.*
Poiche il termine per la prosecuzione o la riassunzione del processo interrotto decorre dalla data di legale conoscenza, da parte del soggetto interessato, dell'evento interruttivo, risultante da dichiarazione o notificazione dell'evento medesimo, qualora la morte del procuratore di una parte sia avvenuta nel corso del giudizio di appello, ben puo tale evento essere notificato alla controparte con il ricorso per Cassazione, ed il deposito del certificato di morte (possibile ai sensi dell'art 372 cod proc civ, trattandosi di documento riguardante la nullita della sentenza d'appello). In tal caso la Corte suprema deve cassare la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice, davanti al quale la causa va ripresa dal punto in cui si trovava al momento dell'evento che produsse l'interruzione. (V 2993/72, mass n 360744; (contra 2166/69, mass n 341474).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)