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Sez. 1, Sentenza n. 7310 del 09/08/1996 (Rv. 499067 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Psicologi - Commissario nominato per la formazione dell'albo - Impugnazione del provvedimento del Tribunale che, in accoglimento del ricorso dell'interessato contro la decisione negativa del commissario, ne dichiara il diritto all'iscrizione - Legittimazione del Commissario anche dopo la costituzione del Consiglio locale dell'ordine professionale - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499067-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE

In tema di iscrizione all'albo professionale degli psicologi, il commissario, nominato ai sensi dell' art. 31 legge n. 56 del 1989, per la formazione dell'albo, in sede di prima applicazione della legge, è legittimato ad impugnare il provvedimento con cui il Tribunale, accogliendo il ricorso dell'interessato, avverso la decisione di diniego del commissario medesimo, ne dichiari il diritto all'iscrizione all'albo, fondandosi tale legittimazione sulla qualità di autore del provvedimento oggetto di controversia e sulla persistenza delle attribuzioni commissariali, fino alla definizione delle situazioni sorte dai provvedimenti posti in essere da detto organo nella fase transitoria, anche ove lo stesso non risulti ulteriormente operativo ad altri fini a seguito dell'elezione del locale Consiglio dell'ordine degli psicologi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 18/02/1989 num. 56 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)