Sez. L, Sentenza n. 4359 del 09/07/1980 (Rv. 408228 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - MANCATO ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE CONCILIATIVE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - MANCATO ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE CONCILIATIVE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Nelle ipotesi di licenziamenti collettivi il mancato esperimento delle procedure conciliative previste dalla legge, determina l'applicabilita della disciplina del potere di recesso del datore di lavoro introdotta dalla legge n 604 del 1966: ne consegue che la legittimita del licenziamento - ancorche plurimo - ove motivato da ragioni inerenti all'attivita produttiva e all'organizzazione del lavoro, ai sensi dell'art 3 della legge predetta, deve essere in tali ipotesi accertata sulla base della reale esistenza di tale giustificato motivo in relazione al singolo lavoratore e della impossibilita di utilizzazione del medesimo in altre attivita. (V 18/79, mass n 396024; (V 4307/78, mass n 393974; (V 1336/77, mass n 385043).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)