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Sez. L, Sentenza n. 501 del 20/01/1984 (Rv. 432736 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432736-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - LIMITI.*

Nel caso di licenziamento collettivo, il giudice, per il principio costituzionale della libertà dell'iniziativa economica, deve limitarsi a verificare, ai fini della valutazione della legittimità del recesso, se il ridimensionamento dell'impresa sia stato effettivo e se sia stata dimostrata l'esistenza di un nesso di causalità tra l'evento predetto ed il singolo licenziamento, senza dover anche accertare - come nel caso di licenziamento individuale (sia pure plurimo) ai sensi dell'ultima parte dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966 - se il datore di lavoro abbia provato la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo attinente a ragioni di attività produttiva o di organizzazione del lavoro che si riferisca al lavoratore licenziato e l'impossibilità di utilizzare il lavoratore medesimo in altre attività dell'impresa. (V 2335/83, mass n 427190; (V 922/82, mass n 418783; (V 4359/80, mass n 408228; (V 18/79, mass n 396024; (V 2103/77, mass n 385827).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)