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Sez. L, Sentenza n. 2803 del 09/06/1989 (Rv. 463055 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - DIPENDENTE COLPITO DA PERDITA PARZIALE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA - DIRITTO DI ASSENTARSI O DI ESSERE ASSEGNATO A MANSIONI CONFACENTI - ESCLUSIONE - NORME GENERALI IN TEMA DI IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463055-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - DIPENDENTE COLPITO DA PERDITA PARZIALE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA - DIRITTO DI ASSENTARSI O DI ESSERE ASSEGNATO A MANSIONI CONFACENTI - ESCLUSIONE - NORME GENERALI IN TEMA DI IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - APPLICABILITÀ - LIMITI.*

In Mancanza di un'espressa previsione legislativa o contrattuale, il dipendente colpito da perdita parziale della capacità lavorativa non ha diritto di assentarsi o di essere assegnato ad un reparto più confacente alle proprie condizioni fisiche, applicandosi in detta ipotesi le norme generali in tema d'impossibilità sopravvenuta e conseguente risoluzione contrattuale, salvi i casi di sospensione del rapporto ai sensi dell'art. 2110 cod. civ.. (V 140/83, mass n 424946; (V 1556/76, mass n 380304).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)