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Sez. L, Sentenza n. 1556 del 29/04/1976 (Rv. 380304 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA DI SVOLGERE LE MANSIONI DELLA ASSUNZIONE - GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLO SVOLGIMENTO DI MANSIONI DIVERSE E CONFACENTI ALLE NUOVE CONDIZIONI FISICHE O PSICHICHE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380304-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA DI SVOLGERE LE MANSIONI DELLA ASSUNZIONE - GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLO SVOLGIMENTO DI MANSIONI DIVERSE E CONFACENTI ALLE NUOVE CONDIZIONI FISICHE O PSICHICHE - INSUSSISTENZA.*

La sopravvenuta impossibilita del lavoratore, per condizioni fisiche o psichiche, di svolgere le mansioni per le quali e stato assunto ed alle quali e stato in concreto destinato, secondo le esigenze organizzative dell'impresa, costituisce, ove non sia ricollegabile a casi di sospensione legale del rapporto (art 2110 cod civ), e si prospetti di durata indeterminata od indeterminabile, giustificato motivo di recesso del datore di lavoro, ai sensi della seconda ipotesi dell'art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604, ancorche il datore di lavoro medesimo abbia nella propria azienda attivita con mansioni confacenti alle condizioni del lavoratore. Invero, salvo il caso di espressa previsione di legge o di contratto, non ricorre, in via generale, un diritto del lavoratore al mutamento delle mansioni pattuite, in relazione alle sue condizioni di salute. La legittimita di detto licenziamento puo essere esclusa solo qualora il lavoratore ne deduca e dimostri la pretestuosita, per avere il datore di lavoro profittato di quella situazione al fine di recedere ingiustificatamente dal contratto (ad esempio perche, pur abbisognando di un dipendente con mansioni adatte alle nuove condizioni del lavoratore licenziato, abbia senza ragione assunto, o stia per assumere, altra persona). (V 176/75, mass n 373351).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)