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Sez. L, Sentenza n. 3522 del 04/04/1998 (Rv. 514251 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE | Dipendenti dell'impresa fallita - Domanda di accertamento dell'illegittimità di un licenziamento e di reintegra nel posto di lavoro - Proposizione anteriore all'apertura della procedura concorsuale - Competenza del giudice del lavoro - Domanda relativa a retribuzioni e crediti pecuniari conseguenziali al licenziamento - Competenza del giudice fallimentare - Reintegrazione divenuta impossibile per cessazione dell'attività dell'impresa - Interesse al solo accertamento dell'illegittimità del licenziamento - Sussistenza - Competenza del giudice del lavoro in ordine a tale domanda - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514251-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui il dipendente di un'impresa successivamente dichiarata fallita abbia, prima dell'apertura della procedura fallimentare, instaurato un giudizio volto all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatogli ed alla conseguente reintegrazione nel posto di lavoro, ove detta reintegrazione non sia più possibile per cessazione dell'attività dell'impresa, sicché l'unica tutela apprezzabile resti quella risarcitoria, permane tuttavia una ragione d'essere della pronuncia limitatamente all'accertamento della illegittimità del licenziamento, al fine di identificare esattamente il momento al quale va riferito l'effetto estintivo del rapporto, e, quindi, la durata complessiva di questo, utile per la determinazione dei conseguenti crediti, di natura retributiva e risarcitoria, da far valere in sede concorsuale; su tale domanda, in quanto proposta prima dell'apertura della procedura concorsuale, competente a decidere resta il giudice del lavoro, laddove le domande relative alle retribuzioni e ai crediti consequenziali al licenziamento vanno assoggettate alla procedura di verificazione dello stato passivo e sono quindi devolute alla competenza del giudice fallimentare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 95, Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 59 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)