Sez. L, Sentenza n. 11010 del 03/11/1998 (Rv. 520322 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Fallimento del datore di lavoro dopo il licenziamento - Interesse del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro - Finalità della reintegrazione - Ripristino della prestazione lavorativa - Condizioni - Interesse ai potenziali benefici del ripristino del rapporto in fase di quiescenza (successiva ripresa del lavoro, benefici previdenziali) - Configurabilità - Conseguenze - Domanda limitata al mero ripristino del rapporto - Onere del lavoratore di provare la continuazione dell'attività aziendale - Esclusione - Competenza del giudice del lavoro - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
In caso di fallimento dell'impresa datrice di lavoro successivamente al licenziamento di un lavoratore alle dipendenze della stessa, l'interesse di quest'ultimo alla reintegrazione nel posto di lavoro, previa dichiarazione giudiziale dell'illegittimità del licenziamento, non ha ad oggetto solo il concreto ripristino della prestazione lavorativa - che presuppone la ripresa dell'attività aziendale previa autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa -, ma anche le utilità connesse al ripristino del rapporto in uno stato - per così dire - di quiescenza attiva dalla quale possono scaturire una serie di utilità, quali sia la ripresa del lavoro (in relazione all'eventualità di un esercizio provvisorio, di una cessione in blocco dell'azienda, o della ripresa della sua amministrazione da parte del fallito a seguito di concordato fallimentare), sia la possibilità di ammissione ad una serie di benefici previdenziali (indennità di cassa integrazione, di disoccupazione, di mobilità). Ne consegue che, quando il lavoratore chieda la reintegrazione nel posto di lavoro e la domanda non sia diretta al concreto immediato ripristino dell'attività aziendale, ma a conseguire le utilità collegate a detto stato di quiescenza attiva del rapporto di lavoro, il lavoratore - ferma restando la competenza del giudice del lavoro - non è tenuto ad allegare e provare la continuazione dell'attività aziendale, non costituente un fatto costitutivo della sua pretesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)