Sez. L, Sentenza n. 4304 del 06/04/2000 (Rv. 535379 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) | Contrasto tra dispositivo e motivazione - Nullità della sentenza - Sussistenza - Sanabilità mediante integrazione delle due parti o correzione di errore materiale - Esclusione - Contrasto meramente apparente risolvibile sul piano interpretativo - Nullità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL)
Nel rito del lavoro il dispositivo della sentenza è atto a rilevanza esterna, con la conseguenza che l'eventuale contrasto con la motivazione non può essere sanato né facendo applicazione del principio dell'integrazione del dispositivo con la parte motivazionale, né con il procedimento di correzione degli errori materiali e determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 156 comma secondo cod. proc. civ., difettando tale atto, considerato nella sua unità, dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo cui è destinato; la suddetta nullità è da escludere solo nell'ipotesi in cui il contrasto tra dispositivo e motivazione sia solo apparente e sia superabile attraverso l'interpretazione del dispositivo stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)