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Sez. 3, Sentenza n. 8912 del 19/06/2002 (Rv. 555175 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA D'APPELLO | Dispositivo - Contrasto con la motivazione - Prevalenza del dispositivo - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555175-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA D'APPELLO

Nel rito speciale del lavoro, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, deve attribuirsi prevalenza a quest'ultimo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la decisione assunta nella fattispecie concreta, mentre le enunciazioni della motivazione incompatibili con il dispositivo devono considerarsi come non apposte ed inidonee a costituire giudicato (nella specie, avendo il giudice di merito posto i due terzi delle spese processuali a carico dell'appellante nel dispositivo e dell'appellato nella motivazione - precisando che la diversità era dipesa da errore materiale -, la S.C. ha ritenuto doversi tener ferma la regolamentazione delle spese di cui al dispositivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 438

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)