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Sez. 5, Sentenza n. 35870 del 23/05/2024 Ud. (dep. 25/09/2024) Rv. 287003-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Reato permanente - Sentenza di appello che limita la responsabilità dell'imputato al tempo di vigenza di una previgente disciplina sanzionatoria più favorevole - Omessa riduzione della pena - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287003-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

In tema di giudizio di appello, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice che, pur delimitando la responsabilità dell'imputato per un reato permanente (nella specie, associazione di tipo mafioso) a un tempo in cui il regime sanzionatorio era più favorevole di quello successivo, non operi alcuna riduzione di pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che i criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen. non coincidono con quelli che, ove sussistenti, ne impongono, a norma dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., la riduzione).

Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)