Sez. 6, Sentenza n. 26083 del 14/05/2010 Ud. (dep. 08/07/2010) Rv. 248044 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Reato permanente - Sentenza di appello che escluda la punibilità dell'imputato in relazione a un apprezzabile periodo temporale - Nuova determinazione della pena - Necessità.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
La parziale riforma, su appello dell'imputato, della sentenza di primo grado, con esclusione della punibilità in relazione ad un apprezzabile periodo temporale del reato permanente in imputazione, comporta la motivata rideterminazione, in forza del divieto della "reformatio in peius", della misura della pena in rapporto all'offensività della condotta. (Fattispecie in materia di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)