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Sez. 6, Sentenza n. 1120 del 09/12/1996 Ud. (dep. 06/02/1997) Rv. 207506 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Condotta attiva - Necessità - Sussistenza - Mera inerzia - Configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie - Omessa comunicazione del risultato di esami ematologici.
Stato
decisa il 1996-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207506-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Il primo comma dell'art. 328 cod. pen. incrimina una condotta attiva che consiste nel rifiuto, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, di un atto qualificato che deve essere compiuto senza ritardo e tale rifiuto - sia esso esplicito o implicito - ha come presupposto logico necessario una richiesta o un ordine. Una mera inerzia, un semplice "non facere", senza qualcosa che esprima la volontà negativa del soggetto agente non possono essere qualificati come rifiuto implicito (affermando siffatti principi la Cassazione ha escluso la configurabilità del reato in questione con riguardo a comportamento di un responsabile di unità operativa d'igiene di un ospedale il quale aveva omesso di comunicare a taluni dipendenti di determinati reparti, sottoposti ad accertamenti ematologici, l'esito degli esami, pur essendo stata accertata la loro positività al virus HCV).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)