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Sez. 3, Sentenza n. 8916 del 19/06/2002 (Rv. 555180 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE | Requisiti - Mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - Rilevanza - Condizioni - Attività fraudolenta e positiva di una parte in danno dell'altro, determinante l'errore del giudice - Necessità.
Stato
decisa il 2002-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555180-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE

Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio "ex" art. 395, n. 1, cod. proc. civ., non basta la semplice violazione dell'obbligo di lealtà e probità, né sono sufficienti il mendacio o le false allegazioni o le reticenze se questi non abbiano costituito elementi essenziali di un'attività diretta a trarre in inganno la controparte su fatti decisivi della causa, idonea a ledere il diritto di difesa di questa e ad impedire l'accertamento della verità da parte del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)