Sez. 3, Sentenza n. 8916 del 19/06/2002 (Rv. 555180 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE | Requisiti - Mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - Rilevanza - Condizioni - Attività fraudolenta e positiva di una parte in danno dell'altro, determinante l'errore del giudice - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE
Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio "ex" art. 395, n. 1, cod. proc. civ., non basta la semplice violazione dell'obbligo di lealtà e probità, né sono sufficienti il mendacio o le false allegazioni o le reticenze se questi non abbiano costituito elementi essenziali di un'attività diretta a trarre in inganno la controparte su fatti decisivi della causa, idonea a ledere il diritto di difesa di questa e ad impedire l'accertamento della verità da parte del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)