Sez. 1, Sentenza n. 8516 del 08/04/2009 (Rv. 607737 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO I CREDITORI SOCIALI | Fallimento - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Prescrizione - Decorrenza - Condizioni - Oggettiva conoscibilità per i creditori dell'insufficienza patrimoniale - Fatti sintomatici - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO I CREDITORI SOCIALI
In tema di azione di responsabilità contro gli amministratori, promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 legge fall., nel testo "ratione temporis" vigente, la conoscibilità esteriore dell'incapienza patrimoniale, da cui dipende la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione, va accertata, al di fuori dell'ipotesi in cui sia stata vanamente esercitata l'azione esecutiva, alla stregua di fatti sintomatici di assoluta evidenza, come la chiusura della sede, bilanci fortemente passivi, l'assenza di cespiti suscettibili di espropriazione forzata, mentre non assume rilievo l'eventuale impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale, ancorchè monotematico, la quale può presuntivamente ritenersi causa di scioglimento della società, ex art. 2448, primo comma, n. 2, cod. civ., ma non costituisce anche causa automatica di insolvenza o d'insufficienza della garanzia patrimoniale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva escluso che, ai fini della decorrenza della prescrizione, assumesse rilievo la revoca di una convenzione per la vendita dei titoli di viaggio di un'azienda municipalizzata di trasporti, che costituiva la principale attività della società).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)