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Sez. 1, Sentenza n. 1754 del 18/03/1982 (Rv. 419600 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONI SUCCESSIVE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 247 DEL 1974 - INDENNITÀ - LIQUIDAZIONE - OPPOSIZIONE - CRITERI PREVISTI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 385 DEL 1980 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419600-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONI SUCCESSIVE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 247 DEL 1974 - INDENNITÀ - LIQUIDAZIONE - OPPOSIZIONE - CRITERI PREVISTI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 385 DEL 1980 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

Nelle espropriazioni disposte dopo l'entrata in vigore della legge 27 giugno 1974 n. 247 - che, nel conferire portata generale ai criteri di Determinazione dell'indennità espropriativa fissati dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865, ha sostanzialmente soppresso il potere dell'amministrazione espropriante di scegliere la disciplina regolatrice degli indicati criteri sulla base del riferimento contenuto nel provvedimento ablatorio - il giudice, in Sede di opposizione alla stima di tale indennità, è tenuto ad applicare i relativi criteri determinativi dettati dalla legge, sebbene sopravvenuta, concretamente vigente al momento della decisione e, quindi, i criteri previsti dall'art. 1 della legge 29 luglio 1980 n. 385, purché, ai sensi del successivo art. 3, la liquidazione dell'indennità non sia divenuta definitiva ovvero sia impugnabile e non sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980. (V 6098/81, mass n 416891; (V 1643/80, mass n 405239; (V 183/80, mass n 403576)*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)