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Sez. 1, Sentenza n. 1712 del 11/07/1967 (Rv. 328558 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - FIDEIUSSIONE PRESTATA DA PIU PERSONE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEIUSSORI - RIPARTIZIONE DEL DEBITO FRA I CONFIDEIUSSORI - CRITERI.*
Stato
decisa il 1967-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328558-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - FIDEIUSSIONE PRESTATA DA PIU PERSONE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEIUSSORI - RIPARTIZIONE DEL DEBITO FRA I CONFIDEIUSSORI - CRITERI.*

Il solvens ha Azione di regresso verso i confideiussori. La ripartizione del debito all'interno del gruppo dei confideiussori va fatta applicando il criterio stabilito dall'art. 1298 cod.civ. per i rapporti interni tra condebitori solidali. A tal fine, soltanto se non e possibile individuare un criterio particolare di riparto interno si puo fare applicazione della presunzione di eguaglianza delle quote. Per l'individuazione del particolare criterio di riparto interno, non bisogna fare riferimento al contratto con il quale ciascuno dei confideiussori ha prestato garanzia al creditore, bensi alla ragione del collegamento tra le obbligazioni assunte dai singoli confideiussori, ossia all'interesse comune. (Cfr. 1862-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1954

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)