Sez. L, Sentenza n. 5032 del 03/09/1981 (Rv. 415813 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - LAVORATORI DIPENDENTI DA UNA STESSA UNITÀ PRODUTTIVA - PARITÀ DI TRATTAMENTO A PARITÀ DI QUALIFICA E DI MANSIONI - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - LAVORATORI DIPENDENTI DA UNA STESSA UNITÀ PRODUTTIVA - PARITÀ DI TRATTAMENTO A PARITÀ DI QUALIFICA E DI MANSIONI - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 36 cost, che pone il principio della retribuzione proporzionata alla qualità ed alla quantità della prestazione lavorativa svolta dal singolo soggetto e, quindi, in sè e per sè considerata, non contiene un principio di comparazione intersoggettiva, implicante che ai lavoratori dipendenti da una stessa unità produttiva debba essere attribuito, a parità di qualifica e di mansioni, un identico trattamento economico. Peraltro un principio di parità di trattamento dotato di caratteri richiesti dagli artt. 1418 e 1343 cod.civ. (norma imperativa, principio di ordine pubblico), non può desumersi, per ciò che concerne i rapporti interprivati, neppure dall'art. 3 della Costituzione, talché anche eventuali disparità sfornite di razionale giustificazione sarebbero nondimeno legittime. (Conf. 1477/78, mass. N. 390855; (Conf. 4177/76, mass. N. 382850).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)