Sez. 5, Sentenza n. 41131 del 08/10/2003 Cc. (dep. 30/10/2003) Rv. 227054 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO | Omessa o tardiva annotazione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato - Invalidità delle indagini - Esclusione - Rilevanza ai fini della decorrenza del termine delle indagini preliminari - Rideterminazione del termine iniziale al momento nel quale la notizia di reato doveva essere iscritta - - Inutilizzabilità degli atti compiuti dopo il termine finale, ma utilizzabilità delle indagini svolte prima della iscrizione.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO
L'omessa o ritardata iscrizione del nome dell'indagato nel registro previsto dall'art. 335 cod.proc.pen. non determina alcuna invalidità delle indagini stesse, ma consente semmai al giudice di rideterminare il termine iniziale delle indagini preliminari, in riferimento al momento in cui si sarebbe dovuta iscrivere la notizia di reato. Di conseguenza, la tardiva iscrizione può incidere sulla utilizzabilità delle indagini finali, ma non sulla utilizzabilità di quelle svolte prima della iscrizione.(Nella fattispecie la S.C. ha escluso la invalidità e l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte sull'utenza in uso ad un soggetto il quale era stato iscritto nel registro degli indagati in epoca successiva al provvedimento di intercettazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)