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Sez. 5, Sentenza n. 1410 del 21/09/2006 Cc. (dep. 19/01/2007) Rv. 236029 - 01

AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO | Tardiva iscrizione nel registro degli indagati - Inutilizzabilità delle indagini - Esclusione - Rilevanza ai fini della decorrenza del termine delle indagini preliminari - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236029-01

AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO

La tardiva iscrizione del nome dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. non determina alcuna invalidità delle indagini preliminari ma consente, tuttavia, al giudice di rideterminarne il termine iniziale, in riferimento al momento in cui si sarebbe dovuta iscrivere la notizia di reato; ne deriva che la tardiva iscrizione può incidere sulla utilizzabilità delle indagini finali ma non sulla utilizzabilità di quelle svolte prima della iscrizione e che il relativo accertamento non è censurabile in sede di legittimità qualora sia sorretto da congrua e logica motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)