diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6341 del 26/06/1998 (Rv. 516781 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - IN GENERE | Presupposti - Rapporto di occasionalità necessaria tra fatto dannoso e mansioni disimpegnate.
Stato
decisa il 1998-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516781-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - IN GENERE

Per l'affermazione della responsabilità indiretta del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. è sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito stesso ed il rapporto che lega i due soggetti, nel senso che le mansioni o le incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno, mentre rimane irrilevante che tale comportamento si ponga in modo autonomo nell'ambito dell'incarico ovvero abbia addirittura ecceduto i limiti di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)