Sez. 3, Sentenza n. 1116 del 24/01/2003 (Rv. 559981 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE | Requisiti - Mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ. - Conseguenze - Nullità dell'atto di appello - Costituzione della parte - Eccezione generica di nullità - Effetti - Sanatoria della nullità - Indicazione delle ragioni del vizio nella comparsa conclusionale - Tardività.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE
La nullità dell'atto introduttivo del giudizio di appello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma n. 7, cod. proc. civ., deve ritenersi sanata dalla costituzione dell'appellato, se questi, nella comparsa di risposta, si sia limitato ad eccepirne genericamente la nullità, indicando le ragioni del vizio, tardivamente, soltanto nella comparsa conclusionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 n. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)