diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8759 del 03/09/1998 (Rv. 518595 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE | Giudizio di accertamento del debito del terzo - Credito derivante da contratto di locazione - Competenza del pretore ex art. 8 cod. proc. civ.
Stato
decisa il 1998-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518595-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE

In ipotesi di pignoramento presso terzi e di mancata o contestata dichiarazione di quest'ultimo, l'art. 548 cod. proc. civ. - nello stabilire per il conseguente autonomo giudizio di accertamento del credito del debitore esecutivo che il pretore, innanzi al quale il terzo è citato a comparire, istruisce la causa se non eccede i limiti della sua competenza, altrimenti rimette le parti innanzi al Tribunale competente - non detta regole particolari di competenza e quindi il riferimento suddetto non può ritenersi circoscritto alla sola competenza per valore, ma deve essere considerata come comprensiva anche della competenza per materia. Consegue che, assumendo rilievo nel detto giudizio l'oggetto specifico della pretesa fatta valere, ove il credito del debitore esecutato trovi origine in un rapporto di locazione, sussiste la competenza per materia del pretore ai sensi dell'art. 8 comma secondo n. 3.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)