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Sez. 3, Sentenza n. 5524 del 29/02/2008 (Rv. 602171 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE | Contratti associativi - Coltivatore - Richiesta della propria quota di prodotti e utili - Disciplina "ex" art. 429 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento - Crediti maturati dall'affittuario coltivatore diretto per canoni corrisposti in misura eccedente quella legale - Inapplicabilità - Fondamento - Debito di valuta - Configurabilità - Prova del maggior danno oltre gli interessi legali - Onere a carico del creditore.
Stato
decisa il 2008-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602171-01

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE

In tema di contratti agrari, nei contratti associativi, allorché il coltivatore reclami nei confronti del concedente la propria quota parte di prodotti e di utili, fa valere il proprio diritto al corrispettivo per la prestazione di energie lavorative, sì che il relativo credito va in ogni caso qualificato "di lavoro" agli effetti previsti dall'art. 429 cod. proc. civ.. Diversamente, il rapporto tra l'affittuario-coltivatore diretto e il concedente è caratterizzato dalla causa tipica dei rapporti di locazione, in cui il proprietario o chi ha la disponibilità della cosa si obbliga a farla godere all'altra parte per un dato tempo verso un determinato corrispettivo, sicché risulta irrilevante la circostanza che il conduttore, avuta la disponibilità della cosa, eserciti sulla stessa la propria attività lavorativa. Ne consegue che i crediti maturati dall'affittuario-coltivatore diretto nei confronti del concedente per canoni corrisposti in misura eccedente quella legale non hanno natura di credito di lavoro, con gli effetti previsti dal citato art. 429, trovando la propria causa, più che nel rapporto di affitto, nell'art. 2033 cod. civ.. Pertanto le somme dovute dal concedente in restituzione di quanto pagato per canoni d'affitto di un fondo rustico in misura superiore a quella stabilita per legge, configurano un credito di valuta con la conseguenza che, ai fini della loro rivalutazione, il creditore è tenuto a fornire la prova del maggior danno oltre gli interessi legali, a norma del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)