Sez. L, Sentenza n. 6851 del 13/12/1982 (Rv. 424499 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - ILLEGITTIMA RISOLUZIONE "ANTE TEMPUS" DA PARTE DEL PREPONENTE - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ARTT. 1223 E 1227 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - LUCRO CESSANTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - ILLEGITTIMA RISOLUZIONE "ANTE TEMPUS" DA PARTE DEL PREPONENTE - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ARTT. 1223 E 1227 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - LUCRO CESSANTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Le conseguenze dell'illegittima risoluzione ante tempus, da parte del preponente, di un rapporto di Agenzia a termine sono disciplinate dalla norma generale dell'art. 1223 cod. civ.; pertanto, il lucro cessante, costituito dall'utilità economica che il danneggiato avrebbe conseguito se, ad impedirlo, non fosse intervenuto il fatto generatore del danno, coincide con il guadagno netto che l'agente avrebbe conseguito sino alla scadenza convenzionale del rapporto, detratti quei lucri che lo stesso agente abbia conseguito da un'attività sostitutiva di quella venuta meno a seguito del recesso del preponente o che, a norma dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ., avrebbe potuto conseguire con l'uso dell'ordinaria diligenza. (V 2580/80, mass n 406322; (V 2188/74, mass n 370556; (V 765/74, mass n 368621).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1748
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)