Sez. 2, Sentenza n. 4397 del 05/08/1982 (Rv. 422382 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE STESSA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE STESSA.*
Poiché in tema di inadempimento contrattuale il risarcimento riveste natura e svolge funzione sostitutiva della prestazione mancata e gli effetti della situazione pregiudizievole permangono fino a che il danno non sia risarcito, ossia fino alla data della sentenza, se la riparazione sia stata richiesta al giudice, il pregiudizio derivante dalla mancata acquisizione di un bene deve essere risarcito con la prestazione del suo equivalente in denaro, determinato con riferimento al momento in cui avviene la liquidazione e non a quello in cui si determina la violazione contrattuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)